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Nuovo decreto PA: depositati emendamenti PD per scorrimento graduatorie

Continua il nostro impegno in Parlamento per aprire la porta della Pubblica Amministrazione a una nuova generazione di impegno e competenze in grado di rispondere subito alla necessità di rafforzamento e rinnovamento della PA.


Grazie alla collaborazione di tutto il gruppo del Partito Democratico, dopo l’approvazione dell’emendamento che autorizza le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte ad attingere il necessario personale tramite scorrimento delle graduatorie degli idonei Ripam in corso di validità - ora Articolo 1 comma 4 lettera b-bis del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2023 n.74 - abbiamo presentato in I e XI Commissione della Camera dei deputati sei emendamenti a mia prima firma volti a consentire l’eventuale impiego dello scorrimento delle graduatorie Ripam per il completamento delle assunzioni di personale necessarie per le amministrazioni relativamente a quanto previsto dal nuovo decreto (AC 1239: Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75)


Attraverso l’emendamento 28.0.28 in particolare abbiamo previsto che tutte le amministrazioni interessate, di cui agli articoli 3 comma 15, 12, 13, 14, 21, 24 del decreto in via di conversione, possano provvedere alle assunzioni necessarie anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici Ripam. Inoltre, siamo intervenuti per le singole amministrazioni con gli emendamenti: 12.4 relativo al Ministero della Cultura; 3.10 all’Ispettorato Nazionale del Lavoro; 13.7 al Ministero della Giustizia; 14.7 all’Amministrazione penitenziaria; 21.5 al Ministero dell’Istruzione del Merito; 24.2 relativo all’assunzione di personale a tempo determinato nelle Prefetture.


Abbiamo anche presentato l’emendamento 28.8 (Scotto, Bonafè, Casu, De Luca) che intende sopprimere la disposizione che esclude la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prevedere un numero di idonei non vincitori superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso - introdotta nella Legge di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 - e gli emendamenti 28.47 e 28.50 (De Luca, Casu, Bonafè, Scotto), 28.48 e 28.49 (Curti, Casu, Bonafè, Scotto) che intervengono a loro volta sulla medesima disposizione limitandone la portata.

Emendamento 28.0.28 Casu, Scotto, Bonafè

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente: Art. 28-bis. 1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al raggiungimento del numero previsto per il completamento della dotazione organica di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Emendamento 12.4 Casu

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di provvedere alle assunzioni di cui al presente comma, il Ministero della cultura può provvedere, anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Emendamento 3.10 Casu

Al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al raggiungimento del numero previsto per il completamento della dotazione organica di cui al periodo precedente si provvede anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Emendamento 13.7 Casu

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Emendamento 14.7 Casu

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia - Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Emendamento 21.5 Casu

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Laddove la procedura di cui al presente comma non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Emendamento 24.2 Casu

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per la medesima Area professionale. aggiungere le seguenti: , nonché con la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b bis), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74


Emendamento 28.8 Scotto, Bonafè, Casu, De Luca

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso. *


Emendamento 28. 47. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge.


Emendamento 28. 48. Curti, Casu, Bonafè, Scotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali all'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».


Emendamento 28.49 Curti, Casu, Bonafè, Scotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni all'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2) non si applicano ai concorsi banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti».


Emendamento 28.50 De Luca, Casu, Bonafè, Scotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei» fino a: «scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo» sono soppresse.



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